Ministero del Lavoro - Interpello Attività Ispettiva del 30.01.2014 n. 6

Ministero del Lavoro - Interpello Attività Ispettiva del 30.01.2014 n. 6

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – successione contratti a termine.

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Data: 06/02/2014
Tipologia: Normativa


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La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 6 del 30 gennaio 2014, ha risposto ad un quesito della Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta applicazione dell’art. 5, comma 4 ter, del D. Lgs. 368/2001 e delle disposizioni di cui al D.P.R. 1525/1963, recante l’elenco delle attività per le quali, ai sensi dell’art. 1 secondo comma, lettera a), della l. 230/1962, è consentita per il personale assunto temporaneamente la apposizione di un termine nei contratti di lavoro. In particolare, l’istante chiede se l’attività svolta dal personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli o da quello assunto per specifici spettacoli, ovvero programmi radiofonici o televisivi, possa essere considerata attività stagionale, ai fini dell’esclusione dal rispetto della disciplina in materia di intervalli temporali tra due contratti a termine. In sostanza, il quadro regolatorio di riferimento ammetteva l’apposizione del termine sia per il “personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli”, sia per personale diverso (ad esempio il personale operaio e impiegatizio). Sulla base di quanto sopra si ritiene che la deroga in materia di intervalli, dal momento che fa riferimento al D.P.R. 1525/1963, debba tener conto della ratio che è stata seguita nella elaborazione dello stesso Decreto, finalizzato ad implementare, come detto, le ipotesi in cui era ammessa l’apposizione di un termine al contratto di lavoro.
Tale operazione interpretativa deve inoltre tener conto delle contestuali restrizioni operate dallo stesso D.P.R. e che, in particolare, vogliono riferirsi al personale – sia artistico che tecnico ma anche personale diverso – “addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”. Si ritiene pertanto che la deroga di cui all’art. 5, comma 3, del D. Lgs. 368/2001 in materia di intervalli, possa trovare oggi applicazione proprio nelle ipotesi già citate e cioè con riferimento alla attività prestata da tutto il personale “addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”, sia questo personale artistico, tecnico, impiegatizio o operaio.



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